Taglio della coda
Sono vietati gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento alla recisione delle corde vocali, al taglio delle orecchie, al taglio della coda (articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia).
Eventuali eccezioni sono ammesse solo se un veterinario consideri un intervento non curativo necessario sia per ragioni di medicina veterinaria, sia nell'interesse di un determinato animale oppure per impedire la riproduzione.
Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalità curative e con modalità conservative appositamente certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti.
Gli interventi chirurgici effettuati in violazione di quanto disposto sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544-ter del Codice penale. A stabilirlo è l'Ordinanza «concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani» (G.u. n. 110 del 13 maggio 2011) che richiama la ratifica, senza riserve, da parte dell'Italia della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia.
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