Traffico di cuccioli
La Legge n. 201 del 4 novembre 2010 ha introdotto il reato di traffico illecito di animali da compagnia. Il nuovo reato prevede la reclusione da tre mesi a un anno e la contestuale multa da 3.000 a 15.000 euro per chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate, introduca, trasporti, ceda o riceva nel territorio nazionale cani o gatti privi di sistemi di identificazione individuale - microchip o tatuaggio - e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale.
La Legge codifica, inoltre, la fattispecie amministrativa dell'introduzione illecita di animali da compagnia. Le condotte sanzionate sono in parte analoghe a quelle previste dal reato di traffico illecito ma, a differenza di esso, non presuppongono la condizione generale del fine di lucro necessaria invece per l'applicazione del reato stesso, né i requisiti dell'attività organizzata o reiterata, potendosi quindi sanzionare sia le movimentazioni a carattere commerciale che non.
La pena prevista dalla fattispecie di introduzione illecita è il pagamento di una sanzione amministrativa per ogni cane o gatto, introdotto, trasportato o ceduto privo di sistema di identificazione individuale e/o in violazione della legislazione vigente.
Sia nel caso del reato di traffico illecito che in quello della fattispecie di introduzione illecita è prevista un'aggravante se i cani o i gatti sono cuccioli di età accertata inferiore alle 12 settimane o provengono da zone sottoposte a misure restrittive di Polizia veterinaria.
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